Definizione di Default

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Nuova Definizione di Default

Sulla base delle Direttive Europee, a partire dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le nuove regole europee per la determinazione dello stato di inadempienza della clientela nei confronti delle banche (“Nuova Definizione di Default”).
La nuova disciplina fissa criteri più restrittivi rispetto a quelli finora applicati sulle modalità di classificazione dei clienti inadempienti (così detto stato di default) e ha l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.



Le Principali novità normative:

1. Il cliente viene classificato “in stato di default” se supera congiuntamente le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:

  • soglia di rilevanza assoluta: quando si verifica un arretrato di pagamento (su mutui e/o prestiti e/o uno sconfinamento di conto corrente) maggiore di 100 euro (per le esposizioni al dettaglio) e di 500 euro (per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio);
  • soglia di rilevanza relativa: quando l’importo arretrato è superiore all’1%dell’esposizione complessiva nei confronti della Banca.

2. Il cliente rimarrà classificato nello stato di default per almeno 90 giorni dal momento in cui regolarizza l’arretrato di pagamento su mutui e/o prestiti e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente (cosiddetto “probation period”). Trascorso questo periodo, se non ci saranno più le condizioni di classificazione a default, la posizione tornerà in bonis.

3. Non sono più consentite le compensazioni d’iniziativa banca. Il passaggio allo stato di default avverrà anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate (come ad esempio su altri conti correnti intestati allo stesso cliente). 



Che effetto hanno le nuove regole?

Con le nuove regole anche solo uno sconfinamento di conto corrente o un insoluto di mutuo/prestito superiore a 100 euro, protratto per oltre 90 giorni e che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni del cliente verso ING BANK,  comporterà la classificazione a default di tutte le esposizioni  del cliente stesso e potrà rendere più difficile il suo accesso al credito, anche nei confronti di altri intermediari.
Inoltre, in caso di prodotti cointestati, la classificazione “a default” avrà effetti negativi anche per i cointestatari.
È fondamentale, quindi, rispettare le scadenze di pagamento previste contrattualmente, non trascurando neanche gli importi di modesta entità, al fine di evitare le conseguenze negative derivanti dalla classificazione a default.
La normativa di riferimento, introdotta dalla European Banking Autority (EBA) e recepita a livello nazionale da Banca d’Italia, è la seguente:

  • EBA/GL/2016/07: “Linee guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n.575/2013”;
  • EBA/RTS/2016/06: “Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” e il relativo Regolamento Delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.

 

FAQ

Per essere classificato in automatico in default l’ammontare in arretrato o in sconfino da più di 90 giorni consecutivi deve superare anche le soglie stabilite dalla normativa. Nello specifico, l’importo deve essere superiore a 100 euro e contemporaneamente deve rappresentare più dell’1% del totale delle esposizioni verso la Banca.

I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti (capitale, interessi e commissioni) non sono stati, neanche parzialmente, corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, ciò significa che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del suddetto calcolo

Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione").;
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono responsabili in solido per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni.
Tuttavia:

  • nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default.
  • se la cointestazione è in default, il contagio può applicarsi alle esposizioni dei singoli cointestatari

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dallo stato di default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per essere classificato in tal modo. 

Sì, se sono superate entrambe le soglie stabilite dalla normativa e l’arretrato/sconfino permane continuativamente per 90 giorni.