Aggiornamenti

Mutuo Arancio

Hai un contratto a tasso variabile o a tasso rinegoziabile che usa il tasso LIBOR come tasso sostitutivo nella clausola di fallback? 

Ci sono novità!

Dal 1° gennaio 2022 i tassi LIBOR non saranno più pubblicati e ING provvederà a sostituire – con le modalità che saranno in seguito comunicate - nelle clausole di fallback dei contratti di mutuo interessati l’equivalente tasso €STR, basato sull’omonimo tasso calcolato e pubblicato dalla BCE.

Il tuo mutuo a tasso variabile o a tasso rinegoziabile continuerà ad avere come indice di riferimento il tasso EURIBOR o BCE così come previsto dal tuo contratto.

Se il cambiamento riguarda anche il tuo mutuo, sarai prontamente informato su tutte le novità.

Che cos’è la clausola fallback? Una previsione contrattuale che consente la sostituzione del tasso di riferimento non più disponibile con un nuovo tasso o stabilisce i criteri per individuare un tasso alternativo.

Scopri i dettagli nel documento.

Il contesto  
Negli ultimi anni, diverse banche centrali, autorità di regolamentazione e autorità dei mercati finanziari di tutto il mondo hanno intrapreso un ampio processo di riforma e revisione degli indici di riferimento.

Cosa sono i tassi di riferimento del mercato monetario?

Per indice di riferimento si intende un parametro “in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance” (art. 1, Regolamento UE 2016/1011).

In particolare, gli Interbank Offered Rates (IBORs) sono i tassi di interesse di riferimento ai quali le banche si scambiano fondi nel mercato monetario non garantito a breve termine e sono ampiamente utilizzati per determinare i tassi di interesse e gli obblighi di pagamento per una varietà di prodotti quali il credito al consumo, i mutui, le obbligazioni a tasso variabile, i prestiti alle imprese, ecc. Gli IBORs più utilizzati a livello mondiale sono l’EURIBOR (Euro interbank offered rate) e il LIBOR (London interbank offered rate).

Dopo la crisi finanziaria del 2007, tuttavia, la fiducia nell’affidabilità e nella solidità dei tassi di riferimento interbancari esistenti è stata minata.
I timori che gli IBORs possano rappresentare una fonte di rischio sistemico per la stabilità finanziaria globale hanno indotto nel 2013 il G20 ad affidare al Financial Stability Board (FSB) il compito di revisionare e riformare i principali tassi di riferimento. Nel luglio 2013, l’International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ha pubblicato i principi che devono essere alla base del calcolo degli indici di riferimento al fine del loro impiego nei mercati finanziari. A ciò hanno fatto seguito nel 2014 le proposte del FSB sull’attuazione dei principi IOSCO da parte degli amministratori degli indici di riferimento. La raccomandazione del FSB era di rafforzare gli IBORs legandoli ad un maggior numero di transazioni, ove possibile, e individuare tassi alternativi quasi privi di rischio (“Risk Free Rates”). I Risk Free Rates sono tassi con scadenza a un giorno robusti, legati a mercati sottostanti attivi e liquidi e, nel corso degli anni, sono stati scelti da organismi di regolamentazione e da associazioni di settore per sostituire gli IBORs in caso di loro cessazione.

EU Benchmark Regulation (BMR)
Il regolamento UE 2016/1011 sui tassi benchmark (BMR), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, ha raccolto le indicazioni della IOSCO e ha definito il quadro normativo che regola tutti i benchmark finanziari a livello europeo, adeguando ai principi internazionali gli indici di mercato e la metodologia con cui vengono calcolati. Detto regolamento mira a rafforzare la fiducia dei partecipanti al mercato dei capitali negli indici usati come indici riferimento nell’Unione. Il Regolamento proibisce agli utilizzatori sottoposti alla supervisione europea di fare uso di un tasso benchmark, a meno che l’amministratore dell’indice non abbia ricevuto l’approvazione da un regolatore nazionale appartenete ad uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, e a meno che il tasso di riferimento ed il suo amministratore non siano iscritti nel registro dei tassi benchmark tenuto presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA). Il regolamento BMR stabilisce inoltre che i contratti e gli accordi tra prenditori e  prestatori contengano delle clausole di fallback, ossia clausole che stabiliscano quale benchmark regolerà il contratto nel caso in cui l’indice di riferimento stabilito inizialmente non sia più disponibile.

Emendamento della BMR
Il 22 gennaio 2021 la Commissione Europea e il Consiglio dell’Unione Europea hanno modificato la BMR. L’emendamento della BMR, entrato in vigore il 13 febbraio 2021, autorizza la Commissione Europea a designare, attraverso atti delegati, un sostituto per i tassi benchmark critici e per altri benchmark rilevanti (qualora la loro cessazione possa porre un significativo rischio per l’integrità dei mercati finanziari dell’UE o qualora i tassi di riferimento non siano più rappresentativi del mercato sottostante o dell’economia reale). La sostituzione operata attraverso la legge (“Sostituzione legale di un indice di riferimento”) impatterà tutti i contratti o gli strumenti finanziari regolati da una delle leggi degli Stati Membri dell’UE e indicizzati a un tasso di interesse benchmark, che non siano provvisti di un’adeguata clausola di fallback. La sostituzione legale di un indice di riferimento verrà stabilita dalla Commissione Europea sulla base delle raccomandazioni formulate dai gruppi di lavoro (per es. Alternative Reference Rates Committee per il LIBOR del dollaro USA, Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates per il LIBOR della sterlina) e a seguito di consultazioni pubbliche.

EURIBOR 
L’EURIBOR è un tasso benchmark di mercato non garantito, calcolato da un gruppo di banche selezionate e amministrato dall’Europe Money Market Institute (EMMI) che lo pubblica per diverse scadenze (una settimana, uno, tre, sei e dodici mesi).
Al fine di allinearsi alle previsioni del Regolamento BMR, l’EMMI ha sviluppato una nuova metodologia di calcolo (così detta “Metodologia Ibrida”), secondo la quale l’EURIBOR è calcolato sulla base delle transazioni realmente avvenute qualora dette transazioni siano disponibili e pertanto può continuare ad essere usato come benchmark nel rispetto della regolamentazione UE.

LIBOR
Il LIBOR, London Interbank Offered Rate, è attualmente calcolato a Londra dall’ICE Benchmark Administrator per 7 diverse scadenze, da un giorno a 12 mesi, e per 5 diverse divise (sterlina britannica, euro, dollaro americano, franco svizzero e yen giapponese) ed è soggetto alla regolamentazione delle autorità di vigilanza britanniche.
La Financial Conduct Authority (FCA) ha comunicato che la pubblicazione del LIBOR sarà garantita fino al 31 dicembre 2021 e di conseguenza le istituzioni finanziarie sono tenute ad aggiornare i contratti esistenti al fine di sostituire il LIBOR con un tasso di riferimento alternativo prima di tale data.

Clausole di Fallback
Le clausole di fallback sono previsioni contrattuali che attenuano il rischio di cessazione improvvisa del contratto in caso di indisponibilità permanente, modifica significativa, o dichiarazione di non rappresentatività da parte di un’autorità competente su uno o più tassi di riferimento. I contratti dotati di tali clausole:

  • consentono la sostituzione del tasso di riferimento non più disponibile con un nuovo tasso, quando possibile; oppure
  • stabiliscono criteri certi per individuare un tasso alternativo.

Al fine di minimizzare il rischio che il tasso LIBOR o altri tassi di riferimento possano essere dismessi, nonostante i partecipanti al mercato continuino ad avere delle esposizioni indicizzate a quei tassi, le istituzioni finanziarie e i clienti sono incoraggiati a utilizzare clausole di fallback che indichino un tasso di riferimento alternativo quale sostituto.
A livello europeo, al fine di mitigare il rischio associato alla cessazione della pubblicazione del LIBOR, il Working Group on Euro Risk Free Rates (Gruppo di Lavoro sui Tassi Euro Free Risk) ha pubblicato le proprie raccomandazioni sull’utilizzo di tassi EURIBOR di fallback basati sul tasso €STR e per l’individuazione degli eventi che dovrebbero far scattare l’utilizzo delle clausole di fallback (per approfondire, clicca qui).

Il tasso €STR 
L’€STR (Euro short-term rate) (“€STR”), calcolato e pubblicato dalla BCE a partire dal 2 ottobre 2019, è considerato il tasso free risk per l’Eurozona e riflette il costo in euro di finanziamento non garantito delle banche nell'area dell’Euro overnight. Il Working Group on Euro Risk Free Rates, nelle proprie raccomandazioni, ha individuato le metodologie da applicare per calcolare i tassi equivalenti al tasso EURIBOR alle diverse scadenze (1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi) partendo dal valore del tasso €STR. 

L’impatto per i nostri Clienti
La cessazione della pubblicazione dei tassi LIBOR produce i suoi effetti sia sui contratti in essere che sui nuovi contratti, in particolare sui mutui ING a tasso variabile e a tasso rinegoziabile che utilizzano il tasso LIBOR come tasso sostitutivo nella clausola di fallback. Non appena i valori dei tassi a scadenza del tasso €STR saranno resi disponibili e pubblicati quotidianamente, ING provvederà a sostituire il tasso LIBOR presente nelle clausole di fallback dei contratti di mutuo proposti alla propria clientela al dettaglio con l’equivalente tasso €STR con stessa scadenza. La clientela esistente verrà informata, secondo le modalità che verranno in seguito definite, sull’aggiornamento della clausola di fallback presente nei loro contratti.

Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare:
Banca d’Italia al seguente link
Eur-Lex al seguente link
 

ING Bank N.V. (ING) è tenuta a rispettare il Regolamento sugli indici di riferimento 1 (c.d. Regolamento Benchmark) e osservare la Dichiarazione IOSCO2 e, in ragione di ciò, ha redatto un Piano per apportare modifiche sostanziali o cessare la pubblicazione di indici di riferimento (Piano). ING, in qualità di utilizzatore di indici di riferimento, deve redigere e mantenere un solido piano scritto che definisca le azioni che intende intraprendere nel caso in cui tali indici di riferimento cambino sostanzialmente, non vengano più forniti o l'amministratore (o l'indice di riferimento stesso per gli indici di paesi terzi) non risulti o non risulterà più iscritto nel registro dell'ESMA.3
La presente pubblicazione fornisce un riepilogo di alto livello di tale Piano.

Il Regolamento sugli indici di riferimento e la Dichiarazione IOSCO
Il Regolamento sugli indici di riferimento è stato creato per arginare il rischio che tali indici possano incorrere in manipolazioni e al fine di fornire un regime a garanzia della loro accuratezza e integrità.
Il Regolamento sugli indici di riferimento prevede che gli utilizzatori debbano redigere e mantenere un solido piano scritto che definisca le azioni da intraprendere nel caso in cui uno di tali indici dovesse cambiare sostanzialmente o cessasse di essere pubblicato. Ove fattibile e appropriato, il piano dovrà individuare uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento in sostituzione di qualsivoglia indice non più disponibile, indicando le ragioni per cui si ritiene che costituiscano alternative adeguate.
La Dichiarazione IOSCO consiglia agli utilizzatori di valutare l'elaborazione di piani di emergenza per far fronte all'eventualità che un indice di riferimento non sia più disponibile o cambi sostanzialmente, al fine di mitigare i potenziali rischi in cui si potrebbe incorrere. Gli utilizzatori sono incoraggiati a redigere e mantenere politiche e procedure scritte chiare, complete e solide in merito alle azioni che intendono intraprendere qualora dovesse verificarsi tale evento. Ove fattibile e appropriato, i piani di emergenza predisposti nel caso in cui si cessasse di pubblicare un determinato indice di riferimento dovrebbero includere la determinazione di disposizioni di riserva (cosiddette clausole di fall-back) sufficientemente solide nei contratti e negli strumenti finanziari degli utilizzatori. Tali disposizioni dovrebbero idealmente prevedere almeno un tasso alternativo o di riserva e/o ulteriori indicazioni per la sostituzione dell'indice di riferimento originale qualora questo non fosse più disponibile.
ING ha preparato il Piano in considerazione dei requisiti sia del Regolamento sugli indici di riferimento che della Dichiarazione IOSCO.

Il Piano di ING
Come punto di partenza, ove fattibile e appropriato, ING identificherà gli indici di riferimento alternativi a cui fare riferimento in sostituzione di quelli pubblicati attualmente e, a tal fine, si atterrà agli standard di mercato.
Se un indice di riferimento utilizzato da ING dovesse cambiare sostanzialmente o cessasse di essere pubblicato, o se l'amministratore (o l'indice di riferimento stesso, nel caso di indici di paesi terzi) non risultasse o non risulterà più registrato, ING potrà adottare le seguenti misure:
1. Eseguire una valutazione d'impatto in relazione a tale indice di riferimento interessato.
2. Qualora non risultasse né possibile né opportuno nominare un indice di riferimento alternativo, definire una proposta di azioni da intraprendere in relazione all’indice di riferimento interessato. La proposta terrà conto della valutazione d'impatto e prenderà in considerazione, ad esempio, la sostituzione di tale indice con uno alternativo, la richiesta di approvazione o la notifica a un organismo di regolamentazione (se del caso), la modifica della documentazione contrattuale e la notifica alle parti interessate.
3. Con particolare riferimento alla cessazione del tasso LIBOR in Euro, utilizzato nei contratti di mutuo come tasso di c.d. “fallback” dell’Euribor, identificare successivamente alla data di cessazione (31/12/2021) il tasso di riferimento sostitutivo, facendo riferimento all’indice alternativo - indicato dalle autorità competenti in materia, incluse Banche Centrali, Gruppi di Lavoro eventualmente costituiti per gestire la cessazione o modifica significativa degli indici di riferimento, autorità monetarie - basato sul tasso Euro Short Term Rate (di seguito “€STR”). Al valore di tale indice andrà sommato uno spread calcolato sulla base della media algebrica storica della differenza tra il tasso EURIBOR e l’€STR.
La descrizione di cui sopra è solo una sintesi di alto livello del Piano che è soggetto a periodica revisione e dunque modificato senza preavviso.

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1. Regolamento sugli indici di riferimento UE 2016/1011 – disponibile qui 
2. Dichiarazione IOSCO di gennaio 2018 – disponibile qui 
3. In conformità con il Regolamento sugli indici di riferimento, l'ESMA pubblica un registro degli amministratori e dei indici di riferimento dei paesi terzi – disponibile qui 

Data dell'ultimo aggiornamento: 18 Dicembre 2021

ING Bank N.V. (e le sue filiali) (il "Soggetto vigilato") è un "soggetto vigilato" che si impegna nell' "uso di un indice di riferimento (benchmark)" come definito nel, e ai fini del Regolamento sugli indici di riferimento (BMR).
Il presente documento (il "Piano") è il piano scritto del Soggetto vigilato ai fini dell’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento sugli indici di riferimento (benchmark) e della Dichiarazione IOSCO. In ottemperanza alle disposizioni di tale Regolamento, il Soggetto vigilato fornirà copia del presente Piano, unitamente agli eventuali aggiornamenti del medesimo, alla propria autorità competente su richiesta. Il presente Piano deve essere letto congiuntamente all'Informativa sugli indici di riferimento di ING.

1. Requisito normativo

La Dichiarazione IOSCO e l'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento sugli indici di riferimento richiedono ai soggetti vigilati che utilizzino indici di riferimento per produrre e mantenere solidi piani scritti che stabiliscano le azioni che dovrebbero intraprendere nel caso in cui tali indici dovessero cambiare sostanzialmente o cessassero di essere pubblicati.
Ove fattibile e appropriato, tali piani dovrebbero nominare uno o più Indici di riferimento alternativi a cui fare riferimento in sostituzione dell'Indice interessato, inclusi i motivi per cui risulterebbero un'alternativa adeguata.
L'articolo 28, paragrafo 2 del BMR e la Dichiarazione IOSCO richiedono inoltre che tali piani si riflettano nel rapporto contrattuale con i clienti.
Il presente Piano affronta anche l'eventualità che un indice di riferimento fornito da un amministratore situato nell'Unione non risulti più iscritto o smetta di essere iscritto per l'uso nell'Unione (articolo 29, paragrafo 1 e articolo 36), ovvero qualora un indice non UE non fosse autorizzato o cessasse di essere autorizzato per l'uso.
Il presente Piano ha lo scopo di coprire le circostanze in cui un indice di riferimento cambiasse sostanzialmente o cessasse di essere pubblicato in modo permanente (o a lungo termine). Il presente Piano non intende modificare alcuna disposizione nelle metodologie dell'Indice, nei manuali normativi o in documenti simili relativi a eventi di turbativa del mercato, eventi straordinari e simili.
Il presente Piano specifica:

  • il processo di selezione di un indice di riferimento alternativo attualmente utilizzato in relazione a uno Strumento finanziario, Contratto finanziario o Fondo di investimento, a fronte del BMR, e tutti i prodotti che utilizzano un indice di riferimento, a fronte della IOSCO (individualmente, un "Indice di riferimento alternativo"); e
  • il processo per sostituire un indice di riferimento esistente con un indice alternativo.


2. Definizioni

Ai fini del presente Piano:

"Regolamento sugli indici di riferimento" o "BMR" indica il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici utilizzati come riferimento negli strumenti e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento.

"Indice di riferimento" indica:
(i) qualsiasi Indice in riferimento al quale viene determinato l'importo pagabile in base a uno Strumento finanziario o a un Contratto finanziario, o il valore di uno Strumento finanziario; oppure
(ii) qualsiasi Indice utilizzato per misurare la performance di un Fondo di investimento allo scopo di: (a) replicare il rendimento di tale Indice, o (b) definire l'allocazione delle risorse di un portafoglio, o (c) calcolare le commissioni di performance.

"Tasso di indebitamento" indica il tasso di interesse espresso in percentuale fissa o variabile applicato su base annua all'importo del credito utilizzato.

"Contratto finanziario" indica:
(i) qualsiasi contratto di credito come definito all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE; o
(ii) qualsiasi contratto di credito come definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE;

"Strumento finanziario" indica qualsiasi strumento finanziario ai fini della Direttiva 2014/65/UE ("MiFID2"): (i) per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in una sede di negoziazione; (ii) che è negoziato in una sede di negoziazione; o (iii) che è negoziato tramite un internalizzatore sistematico, ciascuno come definito nella MiFID2.

"Global Benchmarks Committee" indica un comitato composto da un rappresentante di ciascuno dei seguenti dipartimenti, che si riunisce periodicamente per controllare la conformità a questo piano: Global Benchmark Officer, Compliance, Business Management, Front Office, Back Office/Operations, Risk, Finance e Legal.

"Indice" indica qualsiasi cifra:
(i) che è pubblicata o resa disponibile al pubblico;
(ii) che è regolarmente determinata: (a) in tutto o in parte mediante l'applicazione di una formula o di qualsiasi altro metodo di calcolo, o mediante una valutazione, e (b) sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti, inclusi i prezzi stimati, i tassi di interesse effettivi o stimati, i preventivi effettivi o impegnati o altri valori o sondaggi.

"Fondo di investimento" indica un FIA come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2011/61/UE ("Direttiva AIFM") o un OICVM come definito all'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 2009/65/CE ("Direttiva OICVM").
"Dichiarazione IOSCO" indica la Dichiarazione sulle questioni da considerare nell'uso degli indici di riferimento finanziari pubblicata dalla International Organization of Securities Commissions ("IOSCO") all'interno della pubblicazione "Matters to Consider in the Use of Financial Benchmarks" del 5 gennaio 2018.
"Modifica sostanziale" indica qualsiasi modifica a un Indice di riferimento che influisca in modo sostanziale sulla fornitura o determinazione di tale Indice su base permanente o regolare e che non sia altrimenti contemplata nella metodologia o nella normativa pertinente.

3. Uso degli Indici di riferimento

Il presente Piano si applica al Soggetto vigilato in relazione al suo utilizzo degli Indici di riferimento, che includerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti scenari:
(i) il Soggetto vigilato è una parte in un'operazione in derivati che fa riferimento a un Indice o a una combinazione di Indici;
(ii) il Soggetto vigilato emette uno Strumento finanziario che fa riferimento a un Indice o a una combinazione di Indici;
(iii) il Soggetto vigilato determina l'importo pagabile ai sensi di uno Strumento finanziario o di un Contratto finanziario facendo riferimento a un Indice o a una combinazione di Indici;
(iv) si fornisce un Tasso di indebitamento calcolato come uno spread o un ricarico su un Indice o una combinazione di Indici e che viene utilizzato esclusivamente come riferimento in un Contratto finanziario di cui il creditore è parte; 2 ovvero la performance di un fondo di investimento attraverso un indice o una combinazione di indici allo scopo di replicare il rendimento di tale indice o combinazione di indici, di definire l'allocazione delle risorse di un portafoglio o di calcolare le commissioni di performance.

4. Nomina di indici di riferimento sostitutivi

➢ Il Soggetto vigilato ritiene che laddove sia possibile nominare, nel presente Piano, un Indice di riferimento alternativo a cui si possa fare riferimento in sostituzione dell'Indice di riferimento interessato (come definito di seguito), tale Indice di riferimento alternativo sarà menzionato nell'Allegato 1.
➢ A tal fine, il Soggetto vigilato intende seguire gli standard di mercato1, ove disponibili. Il Soggetto vigilato ritiene che i nuovi accordi che contengono un Indice di riferimento dovranno contenere anche il relativo Indice di riferimento alternativo, qualora si rendesse necessario effettuare una sostituzione. Qualsiasi fallback deve essere nominato dal Global Benchmarks Committee e presentato al Global Client Product Approval Committee ("CPAC") e/o per l'esame nel contesto del processo PARP così che possa essere valutato, se del caso, approvato e dunque incluso nell'Allegato 1.
➢ Laddove non fosse possibile né opportuno nominare, nel contesto del presente Piano, Indici di riferimento alternativi da usare eventualmente in sostituzione dell'Indice di riferimento interessato (come definito di seguito), il Soggetto vigilato si asterrà dal farlo solo qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

  • dovessero mancare standard o pratiche di mercato sviluppate che identifichino soluzioni alternative specifiche per gli Indici di riferimento interessati;
  • al fine di sostituire un Indice di riferimento interessato, potrebbe essere necessaria l'approvazione preventiva o l'impegno con le autorità di regolamentazione o il consenso delle controparti;
  • i lavori dell'ISDA per produrre disposizioni standard relative agli Eventi relativi agli Indici di riferimento (come definiti di seguito) in relazione alle operazioni in derivati OTC siano ancora in corso.


5. Valutazione degli impatti

Qualora il funzionario dell'indice di riferimento del Soggetto vigilato dovesse determinare che un Indice di riferimento (l' "Indice di riferimento interessato") abbia subito cambiamenti sostanziali, non venga più pubblicato o non risulti o non risulterà più iscritto (un "Evento relativo a un Indice di riferimento"), il Global Benchmark Committee deciderà in merito a un tasso di sostituzione solido, per il quale verranno avviate valutazioni d'impatto e verranno creati piani d'azione. La valutazione d'impatto dovrà includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, almeno i seguenti aspetti:

  • La natura dell'uso dell'Indice di riferimento interessato.
  • Il numero di clienti interessati.
  • Numero di Fondi di investimento e/o Strumenti finanziari interessati da tale Evento relativo all'Indice di riferimento.
  • Se la documentazione relativa al Fondo di investimento e/o allo Strumento finanziario contiene già disposizioni in merito al verificarsi di un tale Evento.
  • Se è necessaria l'approvazione, il consenso o la notifica a qualsiasi organismo di regolamentazione, cliente o controparte per effettuare una sostituzione di tale Indice di riferimento interessato con uno alternativo.
  • L'effetto su qualsiasi prezzo, valutazione, commissione o qualsiasi altro fattore commerciale.
  • Se sia necessario o opportuno cessare l'emissione e/o la messa a disposizione dei Fondi di investimento e/o degli Strumenti finanziari interessati.
  • Se l'Evento relativo agli Indici di riferimento costituisca un evento cruciale che influisce sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del Fondo di investimento e/o dello Strumento finanziario.


6. Proposta d'azione

Il Global Benchmark Officer, insieme al Global Benchmark Committee, esaminerà e preparerà una proposta che includa tutte le azioni da intraprendere a seguito del verificarsi di un Evento relativo a un Indice di riferimento, come descritto nella clausola 5, nel caso in cui non sia disponibile un Indice di riferimento alternativo come indicato nell'Allegato 1.
Tale proposta tiene conto della suddetta valutazione d'impatto e considera anche almeno quanto segue:

  • La sostituzione dell'Indice di riferimento interessato con uno alternativo e le ragioni per cui quest'ultimo venga reputato idoneo;
  • Qualsiasi altra azione da intraprendere in conseguenza dell'Evento relativo all'Indice di riferimento (ad es. cessazione dell'emissione e/o della messa a disposizione dei Fondi di investimento o degli Strumenti finanziari interessati);
  • Ove necessario, richiedere l'approvazione o notificare o consultare l'organismo di regolamentazione pertinente di qualsiasi Indice di riferimento alternativo o qualsiasi altra linea di condotta;
  • Ove necessario, richiedere il consenso di qualsiasi controparte, investitore o cliente all'adozione di qualsiasi Indice di riferimento alternativo o qualsiasi altra linea di condotta;
  • Ove applicabile, adottare gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 9, paragrafo 15, del Regolamento delegato (UE) 2017/593 della Commissione;
  • Effettuare modifiche o integrazioni a qualsiasi offerta o documentazione contrattuale;
  • Inviare notifica in merito a investitori, i clienti o altri terzi (ad es. distributori); • Calcolare le tempistiche di eventuali azioni da intraprendere;
  • Identificare qualsiasi consenso di mercato e prassi consolidata;
  • Se l'Indice di riferimento alternativo corrisponde (per quanto possibile) alle caratteristiche dell'Indice di riferimento esistente (in particolare per quanto riguarda la qualità del credito, le scadenze e la liquidità) compreso, se del caso, il mercato o la realtà economica misurata dall'indice di riferimento;
  • La misura in cui l'Indice di riferimento alternativo soddisfa le esigenze patrimoniali/passive dei clienti;
  • L'impatto previsto del cambiamento sui clienti. Le considerazioni chiave sono l'impatto finanziario previsto sui clienti (in particolare, i clienti al dettaglio) e se il cambiamento è coerente con l'obbligo di ING di trattare i clienti in modo equo;
  • Le aspettative del cliente;
  • Se i clienti capiranno facilmente come viene determinato l'Indice di riferimento alternativo; e
  • Suggerimenti o requisiti di autorità nazionali e di regolamentazione, nonché l'approccio delle aziende che fanno riferimento allo stesso Indice di riferimento in Contratti finanziari, Strumenti finanziari e Fondi di investimento comparabili.


7. Approvazione ed esecuzione dell'azione

La proposta di cui sopra deve essere presentata dal Global Benchmarks Committee al Global Client Product Approval Committee ("CPAC") e/o per l'esame nel contesto del processo PARP così che possa essere valutata, se del caso, approvata.
A seguito di qualsiasi approvazione di una proposta, il Global Benchmarks Committee avrà la responsabilità generale dell'esecuzione delle azioni, cooperando con le altre parti interessate.
Dopo il completamento delle azioni, il Global Benchmark Committee le riesaminerà e riferirà tale revisione al CPAC e al segmento Compliance o lo sottoporrà al processo PARP.

8. Riflessione del Piano nella documentazione contrattuale del cliente

I dipartimenti di Relationship Management, Business Management e Legal sono responsabili di verificare se i termini contrattuali stipulati tra il Soggetto vigilato e i suoi clienti prima del 1° gennaio 2018 sono coerenti con il presente Piano e, in caso contrario, dovranno, ove possibile e con il massimo impegno, cercare di modificare tali termini contrattuali.
I dipartimenti di Relationship Management, Business Management e Legal sono responsabili di garantire che solide procedure di fallback e il presente Piano (se del caso) si riflettano nei termini contrattuali stipulati tra il Soggetto vigilato e i suoi clienti dopo il 1° gennaio 2018. Ove fattibile e praticabile, gli standard di mercato saranno seguiti per riflettere la formulazione e le alternative.

9. Notifica iniziale al cliente

Dopo il completamento della valutazione d'impatto (o, in circostanze eccezionali, prima) i clienti interessati devono essere informati della transizione dall'Indice di riferimento esistente a uno alternativo. Ove possibile, ING Bank si coordinerà per garantire che le comunicazioni con i clienti siano coerenti e per cercare di evitare che vengano inviate più comunicazioni in relazione allo stesso Indice di riferimento. Nell'interesse della tempestività, dato il numero di Contratti finanziari, Strumenti finanziari e Fondi di investimento che utilizzano il benchmark interessato, questa notifica può essere effettuata (se del caso) tramite un sito web di ING accessibile al pubblico anziché mediante notifica individuale del cliente. Qualsiasi notifica deve (nella misura appropriata):

  • specificare quando l'Indice di riferimento è, ha smesso o dovrebbe smettere di essere disponibile;
  • spiegare perché tale Indice di riferimento non verrà utilizzato in futuro e delineare l'impatto previsto sui clienti e sui loro prodotti;
  • includere dettagli di contatto (in particolare, un numero di telefono e un indirizzo e-mail o un sito web) che specifichi chiaramente dove i clienti possono ottenere ulteriori informazioni; e
  • nominare l'indice di riferimento alternativo (se possibile) o delineare i criteri e l'approccio di ING alla sua selezione.


10. Conferma della selezione dell'Indice di riferimento alternativo

Una volta selezionato un Indice di riferimento alternativo, il Global Benchmark Officer monitorerà quanto segue:

  • la conferma di qualsiasi licenza, permesso e/o autorizzazione richiesta per utilizzare l'Indice di riferimento alternativo;
  • la finalizzazione di eventuali aggiornamenti dei termini contrattuali, della documentazione del cliente, delle informative e/o dei siti web, garantendo che siano (a seconda dei casi) forniti, pubblicati e/o rilasciati;
  • la verifica che venga inviata una notifica appropriata a tutti i clienti interessati, che includa i dettagli su (e qualsiasi altra cosa ritenuta appropriata nelle circostanze): (i) il nome dell'Indice di riferimento alternativo e il suo Amministratore; (ii) la data in cui la modifica avrà effetto; e (iii) i dettagli di contatto (in particolare, numero di telefono e indirizzo e-mail/indirizzo del sito web) che specifichino chiaramente dove i clienti possono ottenere ulteriori informazioni.


11. Requisiti di tenuta dei registri

In linea con la Global Record Retention Minimum Standard Policy, tutte le decisioni devono essere registrate e tali registrazioni devono essere conservate per un periodo minimo di cinque anni in una forma tale che sia possibile replicare e comprendere appieno la determinazione della transizione dall'esistente Indice di riferimento a uno alternativo, abilitando eventuali verifiche o valutazioni.

12. Revisione del Piano

Il presente Piano deve essere rivisto almeno una volta all'anno dal dipartimento Compliance della banca e, se del caso, aggiornato.


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1. I lavori ancora in corso dell'ISDA per produrre disposizioni standard relative a specifici eventi relativi agli indici di riferimento in relazione alle operazioni in derivati OTC, come il supplemento sugli indici di riferimento (il "Supplemento") per aggiornare i libretti di definizione ISDA (le "Definizioni") con l'aggiunta di una cascata di fallback solidi che può essere attivata nel caso in cui i fallback previsti nelle Definizioni non forniscano un'alternativa adeguata. Il Supplemento sarà in una forma che dovrà essere scelta dagli operatori di mercato per l'applicazione, direttamente nei contratti o eventualmente attraverso l'adesione a un protocollo. Altre iniziative includono la predisposizione di aggiornamenti alle Definizioni ISDA 2006 rispetto a specifici indici di riferimento critici, per preparare il passaggio da IBOR a tassi RFR. Tali soluzioni possono essere attuate anche attraverso l'adesione a un protocollo o integrati direttamente nei contratti. 


Allegato 1

L'allegato sarà incluso nel momento in cui i fallback saranno determinati/disponibili sul mercato.